I tempi sono quelli che sono: scarseggiano i soldi, manca liquidità, ma i mutui corrono e le Banche purtroppo battono cassa. Che fare?
Posso sospendere il pagamento del mutuo senza rischiare? La risposta è Sì (ma non è tutto oro quel che luccica).
Sgombriamo subito il campo da possibili fraintendimenti e fake news, perché non tutti hanno, purtroppo, diritto a sospendere il mutuo in questo delicato momento.
Il Governo, con i decreti che si sono susseguiti, ha infatti semplicemente esteso la platea di soggetti che possono usufruire di un beneficio (la sospensione del mutuo, appunto) che era, in realtà, già previsto dalla legge (mi riferisco al cd. Fondo Gasparrini).
In aggiunta a questa misura è però poi intervenuto, con il 21 aprile 2020, anche un particolare accordo tra ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le Associazioni dei Consumatori, sempre in tema di sospensione del mutuo.
Attualmente sono, quindi, due gli strumenti, diversi e complementari tra loro (come vedremo), che ci consentono di sospendere per un tempo determinato il pagamento delle rate del mutuo in caso di temporanea difficoltà economica.
Ottenere una piccola boccata d’ossigeno è, quindi, possibile.
Vediamo come funzionano questi due strumenti, aiutandoci con alcune slides.
IL FONDO GASPARRINI
Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, noto semplicemente anche come Fondo Gasparrini, è stato istituito nel 2007 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).
Questo fondo prevede la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa di sospendere il pagamento delle rate fino a 18 mesi quando si verificano situazioni di temporanea difficoltà economica.
REQUISITI (DISCIPLINA ORDINARIA)
Sono, quindi, esclusi dal Fondo i mutui ipotecari stipulati per finalità diverse dall’acquisto della prima casa, per somme superiori e comunque altri prestiti in genere, crediti al consumo e finanziamenti personali.
BENEFICIARI
Beneficiari sono coloro che sono in temporanea difficoltà economica. E cioè, stando sempre alla disciplina ordinaria:
Come detto in premessa, con il decreto del 02.03.2020, del 17.03.2020 (c.d. Cura Italia) e quello del 08.04.2020 (cd. Liquidità) il Governo, per via dell’emergenza sanitaria ed economia, ha esteso però l’accesso al Fondo anche ad altri soggetti e altri casi:
COME FUNZIONA
L’adesione al Fondo permette di godere della sospensione delle rate del mutuo.
La sospensione può, in particolare, essere concessa per la durata massima di 18 mesi. In particolare, si avrà diritto alla sospensione secondo la seguente graduazione:
Durante la sospensione la Banca non potrà chiedere al soggetto il pagamento della rata, né per la parte capitale né per gli interessi.
Si allunga così il piano di ammortamento di una durata pari alla sospensione di cui abbiamo goduto. Ma, alla ripresa dei pagamenti, il Fondo si farà carico del 50% degli interessi che sono nel frattempo maturati durante il periodo di sospensione (mentre il restante 50% resterà a nostro carico).
In pratica, ciò significa che, finita la sospensione, ci troveremo a pagare la nostra rata (capitale + interessi), oltre al 50% degli interessi che sono maturati durante la sospensione.
COME FARE LA DOMANDA
Per ottenere la sospensione del mutuo, si deve presentare la domanda alla propria Banca, cioè all’istituto di credito che ha concesso il mutuo.
La domanda va redatta secondo il modulo che si può scaricare anche dal sito di Consap Spa, ente che gestisce, per conto del MEF, il Fondo.
L’ACCORDO ABI- CONSUMATORI
Oltre al Fondo Gasparrini esiste un’altro strumento sul tema.
Si tratta dell’accordo siglato il 21.04.2020 tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni dei Consumatori per venire incontro alle esigenze dei (tanti) soggetti esclusi dal Fondo Gasparrini (perchè magari hanno contratto mutui con finalità diverse dall’acquisto della prima casa, prestiti o altri finanziamenti in genere).
L’accordo ABI-Consumatori permette, in particolare, la sospensione del pagamento fino a 12 mesi per sopravvenute difficoltà economiche.
REQUISITI
A differenza del Fondo Gasparrini (che prevede la sospensione per i soli mutui contratti per l’acquisto della prima casa), l’accordo ABI-Consumatori ha invece una portata più ampia, visto che questo strumento è accessibile a:
Sono, invece, esclusi finanziamenti già classificati come deteriorati, con rate non pagate o per i quali sia intervenuta la decadenza del beneficio del termine.
BENEFICIARI
Anche per l’accordo ABI-Consumatori, può chiedere la sospensione il soggetto, titolare di mutuo, che si trovi in temporanea difficoltà economica e sempreché risulti in regola con il piano di ammortamento.
I soggetti che si intendono in temporanea difficoltà economica sono gli stessi già visti per il Fondo Gasparrini, e cioè:
COME FUNZIONA
L’iniziativa ABI-Consumatori consente di sospendere per un massimo di 12 mesi il pagamento della sola quota capitale del mutuo (in pratica, durante il periodo di sospensione, si continuano a pagare gli interessi, secondo le scadenze originarie, senza more).
Anche in questo caso, il piano di ammortamento viene, quindi, allungato di un periodo pari a quello di sospensione fruito.
COME FARE LA DOMANDA
Per ottenere la sospensione del mutuo invocando l’accordo ABI-Consumatori, il cittadino in possesso dei requisiti appena visti deve presentare la domanda entro il 30.06.2020 alla propria Banca, purché abbia aderito all’accordo (ecco qui l’elenco delle Banche aderenti, in continuo aggiornamento sul sito di ABI) e utilizzando questo modulo.
E SE NON RIENTRO IN NESSUNA DI QUESTE IPOTESI?
Non disperate. Il consiglio che posso dare è quello di provare ad instaurare comunque un dialogo con la Banca per cercare di rinegoziare le condizioni di un mutuo o di trovare un’altra soluzione conciliativa che faccia al caso vostro.